L’UE utilizza un sistema comune per il riconoscimento dei diplomi fra gli Stati Membri. Contenuti e durata del periodo di formazione del diploma devono risultare equipollenti nei due Paesi. La Svizzera ha adottato questo sistema aderendo all’ Accordo sulla libera circolazione delle persone.
Per alcune professioni (quella medica o di architetto ad esempio), il riconoscimento delle qualifiche avviene automaticamente e virtualmente in relazione a delle direttive settoriali. In tutti gli altri casi le autorità svizzere compareranno la formazione e le esperienze professionali con i loro requisiti e in alcuni casi possono rifiutare il riconoscimento dei diplomi.
E’ essenziale informarsi se il lavoro che intendi svolgere sia sottoposto o meno ad una regolamentazione in Svizzera. In genere una professione si considera regolamentata quando il suo esercizio dipende da un diploma, un certificato o una formale qualifica.
Se una professione non è sottoposta a regolamentazione non sarà necessario equiparare alcun diploma, il permesso di lavoro sarà sufficiente. Ad esempio chiunque può lavorare come impiegato o fornaio in Svizzera. In questi casi e in casi simili è il datore di lavoro che decide se prendere in considerazione una candidatura con o senza l’equivalente formazione.
Primo punto di riferimento per i cittadini UE
I candidati di Paesi appartenenti alla UE o all’EFTA dovranno rivolgersi inizialmente all’Ufficio nazionale di Contatto presso il Dipartimento federale per l’Educazione professionale e la Tecnologia che fornisce informazioni sulle professioni regolamentate dall’accordo, rimandando gli interessati alle autorità competenti per l’autorizzazione.
Il sistema del riconoscimento dei diplomi nella UE ( Svizzera/Membri EU/Membri EFTA ) è basato su tre diversi tipi di direttiva:
- direttive settoriali: attività mediche e paramediche;
- direttive generali: principalmente quelle professioni che richiedono un grado d’istruzione universitaria o un apprendistato.
- direttive transitorie: in genere i lavori nei settori dell’industria, del commercio, dei servizi e dell’artigianato.
Riconoscimento “automatico” dei diplomi
Per alcuni lavori esistono direttive settoriali che garantiscono il riconoscimento “automatico” dei diplomi. Queste riguardano medici, dentisti, veterinari, farmacisti, personale infermieristico generico, ostetriche ed architetti. I riconoscimenti automatici interessano tuttavia solo la formazione di base. Benché il riconoscimento sia più o meno garantito coloro che desiderano esercitare una delle sette attività lavorative regolamentate in Svizzera devono richiedere un’autorizzazione e presentare i loro diplomi in modo da comprovare l’idoneità al riconoscimento automatico.
Inventario delle richieste
L’Ufficio nazionale di Contatto presso il Dipartimento federale per l’Educazione professionale e la Tecnologia ti indirizzerà presso l’autorità incaricata di determinare l’equipollenza del tuo diploma.
Nell’inoltrare la tua domanda dovresti disporre di tutta la documentazione tradotta in una delle lingue nazionali svizzere e in alcuni casi persino della una versione autenticata dei documenti. Presenta esclusivamente copie dell’originale, mai quest’ultimo. Anche se gli esatti requisiti dipendono dalla tua professione e dal tipo di qualifica, probabilmente avrai bisogno di alcuni o tutti i seguenti documenti:
- modulo di domanda compilato in ogni sua parte;
- copia del passaporto o della carta d’identità;
- diploma;
- attestazione di precedenti esperienze lavorative;
- forse delle referenze, il certificato di buona salute, il certificato di buona condotta;
- prove di solvibilità.