Costituzione di una Sagl o SA in Svizzera attraverso cittadini stranieri

Costituzione di una Sagl o SA in Svizzera attraverso cittadini stranieri

Alle straniere e agli stranieri la costituzione di una Sagl in Svizzera non è vietata. Risulta però necessario differenziare tra le persone provenienti dallo spazio EU/EFTA e le persone provenienti da un altro stato.

Persone provenienti dallo spazio EU/EFTA

I cittadini dei paesi EU/EFTA (al momento ancora escluse sono la Romania e la Bulgaria) possono diventare lavoratori indipendenti in Svizzera. Secondo l’accordo di libera circolazione delle persone può diventare un lavoratore indipendente anche chi non dispone di un permesso di domicilio (permesso C). Anche il permesso di soggiorno B di cinque anni è sufficiente. Per iscriversi in Svizzera bisogna dimostrare, sulla base di documenti, l’attività imprenditoriale che si ha pianificato. Tra gli altri appartengono: iscrizione al registro di commercio, businessplan, iscrizione all’albo dei lavoratori, prova dell’assicurazione sociale come lavoratore indipendente e libri contabili. Trasmettere informazioni precise all’ufficio migrazioni.

Persone provenienti da altri stati

Persone che non provengono dagli stati EU/EFTA devono, al fine di poter esercitare un’attività lavorativa indipendente in Svizzera, soddisfare le premesse vigenti nel mercato del lavoro svizzero (linee direttrici “LAsi”). Solo coloro che possiedono un permesso C o i coniugi di questi o di cittadini svizzeri hanno il diritto di esercitare un’attività lavorativa indipendente in Svizzera. Tutte le altre persone devono inoltrare una richiesta presso l’autorità cantonale competente. Contemporaneamente dev’essere reso attendibile che la ditta pianificata “influisca positivamente e durevolmente sull’economia svizzera”. Ottimale sarebbe spedire un businessplan elaborato e finito. Non appena la domanda viene riconosciuta dall’ufficio cantonale, il richiedente riceve il permesso di dimora temporanea per cittadini provenienti da altri stati (permesso L). Di solito questo permesso è limitato a dodici mesi e può essere prolungato al massimo per altri dodici mesi. A seconda delle circostanze il permesso può essere prolungato altre volte per dodici mesi. Per ogni proroga viene fatta dall’autorità competente una nuova verifica del mercato del lavoro.

Sagl

Nel caso di una Sagl è necessario che almeno una persona (con facoltà di firma) rappresenti la società in Svizzera. Questa persona deve avere il domicilio in Svizzera. Può trattarsi di un’amministratrice o di un direttore. In ogni caso è necessario un permesso di soggiorno e di lavoro valido in Svizzera.

SA

Almeno un membro del consiglio d’amministrazione con facoltà di firma deve avere domicilio in Svizzera.

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