I cittadini dell'Unione europea non hanno bisogno di permesso per soggiornare in Italia.
Dal 2008 i cittadini dell'Unione Europea che intendono soggiornare in Italia per un periodo inferiore ai tre mesi possono presentare presso un ufficio di polizia la dichiarazione di presenza sul territorio nazionale.In mancanza della dichiarazione di presenza, il cittadino comunitario si intende soggiornante in Italia da più di tre mesi.
Per periodi superiori ai 3 mesi è necessario iscriversi all'anagrafe del comune di residenza. Per l'iscrizione è necessario presentare la documentazione che attesti lo svolgimento di un'attività lavorativa, di studio o di formazione professionale.
Diversamente, è necessario dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno ed essere titolari di un'assicurazione sanitaria. I cittadini comunitari che hanno presentato domanda di carta di soggiorno prima dell'11 aprile 2007, potranno iscriversi all'anagrafe con la ricevuta rilasciata dalla Questura o da Poste Italiane e con l'autocertificazione dei requisiti richiesti dalla nuova normativa.
Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i familiari stranieri (cioè non comunitari) del cittadino comunitario devono chiedere la carta di soggiorno, presentando domanda presso la Questura o inoltrandola tramite le Poste.
Alla domanda si allegano i seguenti documenti: documento d'identità o passaporto ed eventuale visto d'ingresso, documento che attesti la qualità di familiare, l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare del cittadino comunitario.
Dopo cinque anni di permanenza continuativa, i familiari stranieri (cioè non della comunità europea) dei cittadini comunitari potranno chiedere la carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei.
La richiesta della carta di soggiorno permanente deve essere presentata, prima della scadenza della carta di soggiorno, alla Questura del luogo di residenza.
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